Articolo 28 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, ((e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)).
In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.