Articolo 37 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.
Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.