Articolo 4 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.
il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.