Articolo 32 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.