Articolo 23 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo 24.
Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo 25.
Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.