Articolo 36 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. (34) ((35))
Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. (34) ((35))
Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.