Articolo 58 - TESTO UNICO STUPEFACENTI
Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.
dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione;
I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.