Articolo 55 - TESTO UNICO STUPEFACENTI
L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.
I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.
Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.