Articolo 125 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito ((con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.