Articolo 75-bis - TESTO UNICO STUPEFACENTI

obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. (42)
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.