Articolo 101-quater - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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((Le societa' soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicita' dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicita'.))
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