Articolo 256 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI
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