Articolo 9 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorita' governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.
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