Articolo 51-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, ((...)) 730, primo comma, ((...)) del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(18) (20) ((34))
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