Articolo 207 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Non e' necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio e' receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome e' stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
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