Articolo 134 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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La disposizione dell'art. 528 del codice e' applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e' nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredita' giacente incombe anche sui curatori gia' nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.