Articolo 128 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e' verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potesta' sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo' provvedere in conformita' all'art. 342 del codice.
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