Articolo 208 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. L'incapace, che sia socio di una societa' in nome collettivo o socio accomandatario di una societa' in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo. Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace puo' essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.