Articolo 129 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
.
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gia' nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacita' previste dal codice stesso.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.