Articolo 99 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale. Tale decreto stabilira' altresi' la data di attuazione del registro delle imprese, nonche' le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
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