Articolo 254 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
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