Articolo 210 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. L'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, e' regolata dalle nuove disposizioni. Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
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