Articolo 126 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e' applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia' impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.
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