Articolo 121 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Le azioni di reclamo di stato di figlio ((nato nel matrimonio)), spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.
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