Articolo 56 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Il provvedimento dell'autorita' amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice e' dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale puo' impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato. Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilita'.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.