Articolo 164 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gia' iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
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