Articolo 212 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. ((Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa' iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui e' prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea)).
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