Articolo 90 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice. La procedura e' regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.