Articolo 79 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e' nominato, se non vi e' giudizio pendente, ((dal giudice di pace)) del luogo in cui si trova ((34)) ((37)) ((Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.)) ((34)) ((37)) La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
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