Articolo 205 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Le societa' commerciali e le societa' cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalita' stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.
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