Articolo 218 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Le societa' ((...)) in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le societa' ((...)) in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.