Articolo 218 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Le societa' ((...)) in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa' ((...)) in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.