Articolo 37 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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((L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione)).
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.