Articolo 223-ter - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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((Le societa' per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata)).
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