Articolo 16 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli ((304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza)), salve le disposizioni seguenti. ((36)) ((39)) ((46)) ((49))
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