Articolo 172 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita' della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purche' la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
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