Articolo 137 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Non possono essere promosse ne' proseguite azioni per la dichiarazione di nullita', per vizio di forma, per incapacita' a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullita' ammessa anche da questo non puo' essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
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