Articolo 20 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.