Articolo 236 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CODICE CIVILI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

. Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso e' preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
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