Articolo 10 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Composizione del collegio giudicante).
Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.
Il cancelliere da' comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.