Articolo 19 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Disciplina). La vigilanza sui consulenti tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare e' competente il comitato indicato nell'articolo 14.
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