Articolo 179-quater - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Distribuzione degli incarichi).
Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. (54) ((55))
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
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