Articolo 169-septies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati) )) La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni: 1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; 3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalita' di esecuzione del pagamento.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.