Articolo 161-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). )) (( Il rinvio della vendita puo' essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice)).((26))((27))
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