Articolo 86 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Forma della cauzione). Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.