Articolo 86 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Forma della cauzione).
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.
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