Articolo 196-novies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Potere di certificazione di conformita' di copie di atti e di provvedimenti).
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata ((...)) le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformita' delle copie agli originali. ((59))
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