Articolo 79 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Sostituzione del giudice istruttore). La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice e' disposta d'ufficio o su istanza di parte. L'istanza e' proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.