Articolo 79 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Sostituzione del giudice istruttore).
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice e' disposta d'ufficio o su istanza di parte.
L'istanza e' proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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