Articolo 76 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Potere delle parti sui fascicoli).
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti ((prodotti su supporto cartaceo e)) inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate ((le leggi sui diritti di copia)). ((59)).
((Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.))
((59))
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