Articolo 196-ter - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe). )) ((Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma e' fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalita' programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonche' la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di aggiornamento dell'elenco)). ((44)) ((45)) ((50)) ((49))
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