Articolo 45 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Forma delle comunicazioni del cancelliere). )). ((La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.)) ((59))
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