Articolo 27 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici). Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'articolo 25.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.